CORPO FORESTALE DELLO STATO - AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, presso la Sala del Mappamondo, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Nazionale -

 

Egregi Onorevoli,

l’Unione Sindacale di Base del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non può non evidenziare il danno causato alla nazione dal vuoto istituzionale lasciato dallo scioglimento e dalla dispersione professionale del personale del Corpo Forestale dello Stato.

La cosa più semplice e quella di evidenziare in modo esponenziale le tante criticità ma noi come USB vogliamo anche suggerirvi delle valide soluzioni. Ora serve solo capire se il governo avrà il coraggio di recepirle.

La trascorsa campagna antincendi boschivi appare emblematica sotto il profilo numerico della inefficacia del decreto legislativo n. 177/2016 che ha di fatto militarizzato la funzione della prevenzione e protezione dell’ambiente e con esso dell’ecosistema bosco privandolo della fattiva opera di salvaguardia che da 2 secoli veniva garantita dal Corpo Forestale dello Stato Da ciò ne consegue che nessuna prevenzione e nessuna professionalità è stata preservata. Il risultato è stato quello di trasformare normali fenomeni naturali in catastrofi ambientali. I dati raccolti dall'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea evidenziano come gli incendi boschivi hanno distrutto nel 2017 ben 134.107 ettari di bosco, 100.000 in più rispetto ai 34.000 arsi, in media, ogni anno tra il 2008 ed il 2016. Si sono verificati ben 743 “grandi incendi”, oltre 5 volte di più rispetto a quelli registrati nello stesso periodo.

Voci parlamentari autorevoli hanno tentato di vendere un fallimento come un risultato in termini di repressione, sbandierando numeri di arresti che, se rapportati agli eventi, imbarazzano per la loro inadeguatezza. Altri hanno attribuito le catastrofi all’avanzare dei cambiamenti climatici, ignorando che, dai dati diffusi dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna (Isac-Cnr), l’estate più calda degli ultimi 50 anni risulta essere quella del 2003 con i suoi 47.741 di ettari bruciati di superficie boscata: un terzo rispetto al patrimonio distrutto questa estate! Un confronto che non lascia spazio ad interpretazioni e che illumina il mesto tentativo di nascondere al mondo intero la reale incapacità gestionale dei Corpi dello Stato che hanno cercato di sostituirsi all’unico in grado di affrontare tali compiti, il Corpo Forestale dello Stato.

Codeste commissioni hanno oggi la possibilità di porre rimedio ad una riforma che ha snaturato il sistema della protezione ambientale che il Corpo Forestale dello Stato operava in senso omnia e che è anche causa di malcontento diffuso del personale che sta esprimendo il proprio dissenso mediante sia gli oltre 3.200 ricorsi e sia con la diffusione di documenti interni che tendono a porreall’attenzione dell’opinione pubblica le varie criticità delle realtà lavorative.A tal proposito si suggerisce una modifica all’art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, aprendo così alla facoltà di transito del personale, riportata al termone della presente al punto 1.Ciò, di fatto, estenderebbe la facoltà di mobilità del personale salvaguardando il principio di autodeterminazione costituzionalmente sancito e sanerebbe anche l’aspetto della militarizzazione coatta in primis delle donne. Le donne sono una vera risorsa della nazione. Non dimentichiamo che è una donna colei che ci ha donato la vita.

Una riforma immorale anche sotto il profilo economico, ove all’art. 15 c.ma 5 recita testualmente “Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico”.
Come può essere possibile un risparmio economico se si deve garantire, con un’assegno ad personam, lo stesso trattamento economico? A questo punto il pensiero nasce spontaneo ed ecco che l’immoralità la si riconosce nel tentativo di “fare la cresta” sullo stipendio del personale per occultare l’incapacità nella fattispecie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di reperire le giuste economie per i propri aeronaviganti. Le loro indennità sono ferme al 2004.
A tal proposito si suggerisce la modifica all’articolo 15 comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, così come riportata al termine della presente al punto 2.
Di non poco conto è la menomazione che ha subito la componente aerea del Corpo Forestale dello Stato il cui centro operativo, dal gennaio del 1979 ha maturato ben 38 anni di esperienza nell’attività dello spegnimento aereo degli incendi e che è oggi equamente suddivisa come personale, aeromobili e strutture tra Arma dei carabinieri e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A questo punto, considerato che l’Arma dei carabinieri non ha tra i propri compiti d’istituto della componente aerea lo spegnimento degli incendi, e che inoltre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, durante la trascorsa campagna antincendio ha dimostrato serie criticità nelle capacità organizzative e gestionali della flotta aerea ex CFS utilizzandola frequentemente per fini non connessi a quanto disposto dall’articolo 8 comma 1 lettera c), è presto comprensibile l’inopportunità di detta suddivisione. Se a ciò si aggiunge che all’attualità tutte le azioni intraprese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco lasciano intendere la non disponibilità da parte dell’amministrazione al mantenimento delle licenze di volo civili per il personale ivi transitato, si comprende bene come il malcontento sia diffuso in tutto il personale ex Forestale.
Giusto una parentesi sulla componente degli aeromobili transitati all’arma dei carabinieri.
Lo spirito della legge delega del 7 agosto 2015 n. 124 è quello della riorganizzazione di alcune amministrazioni dello Stato al fine di contenere la spesa pubblica.
Tralasciando adesso che tutti gli aeromobili erano stati acquisiti con fondi antincendio, così come gli hangar, quelli transitati all’Arma dei carabinieri, avendo gli NH500 configurazione civile, per poter essere gestiti necessitano di una struttura organizzativa e amministrativa per il mantenimento
dell’aeronavigabilità continua (CAMO) non assicurabile dalla normativa militare. Da notizie informali, tale struttura è oggi garantita dalla ditta Mecaer Aviation Group con sede in Monteprandone (AP) ad un costo mensile nell’intorno dei 10 mila euro. Spesa questa che non era sostenuta dal Corpo Forestale dello Stato perché organizzato e autorizzato come azienda di manutenzione aeronautica secondo normativa civile.

A tal proposito, frutto anche dell’esperienza maturata in 38 anni anche grazie alle convenzioni con le regioni che facevano sì che il Corpo Forestale dello Stato fosse attivo con anche ben 13 basi antincendio, sono doverose delle riflessioni:

 

  • L’orografia del territorio italiano impone l’elicottero come mezzo ideale per lo spegnimento degli incendi boschivi;
  • Gli incendi di bosco, prima si aggrediscono e più difficilmente evolvono in eventi catastrofici;
  • Minore è il numero di incendi che assumono proporzioni rilevanti e meno si sollecita la flotta aerea che potrebbe restare a disposizione per quegli eventi che, o per dimensioni o per pregio naturalistico o per altre tipologie di calamità naturali, richiedono necessariamente l’intervento dei mezzi aerei dello Stato.

Tali considerazioni suggeriscono quindi un nuovo assetto degli aeronaviganti, aeromobili e relative strutture anche tenendo presente il fatto che nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono utilizzati prioritariamente per il soccorso tecnico urgente e solo marginalmente per l’attività antincendio.

Entrambe le amministrazioni beneficiarie degli aeromobili adottano regole e standards aeronautici che spesso non si coniugano, anche ai fini della sicurezza volo, con l’organizzazione di tipo civile in uso all’ex CFS.

Si propone quindi di porre tutto il personale aeronavigante ex CFS alle dipendenze funzionali del Dipartimento della Protezione Civile alla quale transiterebbe la proprietà di tutti gli aeromobili che verrebbero così gestiti in esercenza dallo stesso personale parimenti come avvenuto sino al 31 dicembre 2016.

Il Dipartimento sarebbe proprietario degli aeromobili ma, come previsto dal codice della navigazione, la responsabilità degli stessi ricadrebbe in capo all’esercente. Quanto è ulteriormente avvalorato dalle recenti norme emesse da EASA in materia di lotta AIB con mezzo aereo.

Si suggerisce quindi la modifica all’articolo 8 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, così come riportata al termine della presente al punto 3.

Ringraziandovi del tempo dedicatoci, vi ossequio.

 

  1. Modifica all’art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, inserendo dopo di esso l’art. 12-bis (Facoltà di transito del personale) – Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica  effettua una ulteriore ricognizione di posti disponibili presso le Amministrazioni statali,prioritariamente nel Mipaaf, segnatamente alla Direzione foreste istituita ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legislativo n. 177 del 2016, e tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale di cui all’art. 12 e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, nonché nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i contingenti, i tempi, i criteri e le modalità di transito del personale interessato ai processi di mobilità di cui al presente articolo, nonché i requisiti, con riferimento alle funzioni svolte, che il personale deve possedere per il transito nelle amministrazioni statali e nelle altre Forze di polizia, garantendo l’opzione di scelta della sede di servizio anche se in sovrannumero.
  1. 2. Alle procedure di mobilità di cui al comma 1 può partecipare il personale di cui all’articolo 12, ivi compreso quello non ricollocato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
  1. 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.
  1. 4. resta ferma la corresponsione dell’assegno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge”.
  2. Modifica all’articolo 15 comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) dove, dopo la parola “medesima,” l’espressione viene sostituita con “restano assegnate al personale aeronavigante transitato fino al raggiungimento degli importi di tutte le indennità di impiego operativo e quelle di carattere fisso e continuativo percepite sino al momento del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di garantire la continuità di trattamento economico unitamente al “cd. Trascinamento” e “all’emolumento fisso aggiuntivo” previsto dall’articolo 13 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164 e, limitatamente all’anno 2016, le stesse devono essere conteggiate per il numero di giorni maturati sino al 31 dicembre 2016 così come previsto dall’articolo 17 comma 10, ovvero il penultimo, della legge 23 marzo 1983 “ Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili”. Le risorse eccedenti confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico”
  3.  Modifica all’articolo 8 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 (Riorganizzazione dell’Arma dei carabinieri in conseguenza dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato) dove l’espressione, “dell’Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al” viene omessa e dopo la parola “fuoco” si aggiunge l’espressione “e posta alle dipendenze funzionali del Dipartimento della protezione civile”.